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volontaria giurisdizione

La giurisdizione volontaria è un’attività esercitata da un giudice. Questo tipo di attività giurisdizionale è stata definita come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giudiziari, ha una funzione diversa da quella della tutela giurisdizionale ed è prossima all’attività amministrativa: non tende ad attuare diritti, ma semplicemente a integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (per esempio: la separazione consensuale dei coniugi, che dev’essere omologata dal tribunale, o l’adozione di persone maggiori d’età, che si attua con decreto del tribunale in camera di consiglio) o di un determinato potere (per esempio: l’autorizzazione del giudice tutelare che consente di alienare i beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di una persona giuridica (per esempio, l’iscrizione di una società per azioni nel registro delle imprese) o di altre situazioni simili. Il decreto con cui i provvedimenti vengono adottati acquisterà efficacia una volta decorsi i termini senza che vi sia stato proposto reclamo. Ulteriore peculiarità della giurisdizione volontaria è insita nel fatto che a norma dell’art. 742 c. p. c. “i decreti emessi possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.” Non constando di una disciplina autonoma i procedimenti di giurisdizione volontaria seguono le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. Il termine “volontaria giurisdizione” comprende anche, invero in modo alquanto ironico, anche i provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio.

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