La nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta privo di efficacia salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell’atto di impugnazione, la quale, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori. Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 12164 del 15 dicembre 2011 – depositata il 30 marzo 2012
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