La Corte Costituzionale, nell’esaminare una questione di legittimità costituzionale relativa al potere di impugnativa attribuito alla parte civile ha ben evidenziato che quel potere era circoscritto alle sole sentenze di condanna e proscioglimento in senso stretto, vale a dire, per quel che attiene a questa seconda categoria, alle sentenze che il capo II, sezione I, del titolo III del settimo libro del codice di procedura penale divide in sentenze di non doversi procedere (art. La legge di delega ricorre, significativamente, alla diversa espressione di proscioglimento (comprensiva degli esiti di assoluzione e di non doversi procedere) quando, in materia di impugnazioni, deve indicare una conclusione opposta a quella di condanna all’esito del giudizio Corte Costituzionale, sent.
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