Deve prescindere dalla validità e legittimità della registrazione o del brevetto una tutela penale intesa a garantire non un diritto di privativa, bensì solo ad impedire che un prodotto possa essere immesso sul mercato con una falsa rappresentazione della sua provenienza. n. 30/05, nel loro complesso, con conseguente anticipazione della tutela penale delle condotte di contraffazione ed alterazione fin dal momento della presentazione della domanda, anticipazione riconosciuta solo quando i modelli risultino conoscibili al pubblico (comma 5), e quindi anche prima della registrazione.
Continua »