647 c. c. , se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione. Non v’è dubbio, secondo la chiara lettera della disposizione, che all’autorità giudiziaria, ossia al giudice del merito della causa, quando pendente, o, altrimenti, al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, è rimessa la valutazione della stessa opportunità di disporre la garanzia anzidetta, con ciò concretizzando l’esercizio di un potere discrezionale al riguardo, che, in quanto tale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
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