Gli art.700 e s.s. del Codice Civile, dettano norme relative alla disciplina e funzione della figura dell’esecutore testamentario. Infatti, il testatore, nel momento in cui dispone dei suoi averi, mediante testamento può nominare uno o più soggetti, che sono nello specifico tenuti a far si, che siano rispettate le sue ultime volontà, successivamente all’evento morte. […]
Gli art.700 e s.s. del Codice Civile, dettano norme relative alla disciplina e funzione della figura dell’esecutore testamentario. Infatti, il testatore, nel momento in cui dispone dei suoi averi, mediante testamento può nominare uno o più soggetti, che sono nello specifico tenuti a far si, che siano rispettate le sue ultime volontà, successivamente all’evento morte. Nel caso in cui il dante causa nomina più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che lo stesso, abbia preventivamente diviso tra loro le attribuzioni, oppure si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, in caso di impedimento a continuare. Sono esclusi dalla nomina e , se nominati decadono dall’ufficio, coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi; anche un erede o un legatario può assumere tale funzione. L’accettazione della nomina o la rinunzia alla stessa deve risultare da una apposita dichiarazione e non può essere sottoposta a condizione o a termine. L’esecutore ha precise funzioni ma in primis vigilare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, per un periodo non superiore ad un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata. L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti e, se necessario alienare beni dell’eredità, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Durante la gestione della massa ereditaria, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei suoi confronti, pertanto ha esplicita facoltà d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio. Tra i molteplici compiti si annovera anche la possibilità riconosciutagli di poter far apporre sigilli sul testamento, qualora tra i chiamati vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche; in tal caso fa redigere l’inventario dei beni costituenti dell’eredità. Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione, tra i chiamati, dei beni all’eredità previa loro audizione; è tenuto in tal caso alla loro consegna a chiunque erede ne faccia richiesta, non potendo, in alcun modo esimersi. L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, rispondendo per colpa e, quindi tenuto al risarcimento in caso di danni provocati verso gli eredi e verso i legatari. Pur essendo un ufficio essenzialmente gratuito il dante causa può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità, mentre le spese fatte per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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