La trascrizione, è una forma di pubblicità legale il cui scopo è quello di rendere conoscibili a terzi atti posti in essere da determinati soggetti, mediante l’annotazione degli stessi in pubblici registri. Nel caso in specie, chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l’atto indicato dall’art. 2648 del […]
La trascrizione, è una forma di pubblicità legale il cui scopo è quello di rendere conoscibili a terzi atti posti in essere da determinati soggetti, mediante l’annotazione degli stessi in pubblici registri. Nel caso in specie, chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l’atto indicato dall’art. 2648 del codice civile, il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base ad esso. E’ altresì onerato a presentare una nota in doppio originale con una serie di indicazioni quali: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell’erede o legatario e del defunto; 2) la data di morte; 3) se la successione è devoluta per legge il vincolo che univa all’autore il chiamato e la quota a questo spettante; 4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l’ha ricevuto o che l’ha in deposito; 5) la natura e la situazione dei beni 6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo nonché la sostituzione fidecommissaria, nei casi espressamente indicati E’ possibile che si verifichino ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo, pertanto, quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l’atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve, tuttavia anche essere indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima. Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell’intero testamento. Qualora l’acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia o alla morte di uno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota. Se invece l’acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità. Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell’acquisto a causa di morte, essa si annota in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento. La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. E’ a carico del conservatore dei registri immobiliari custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d’ordine assegnato nel registro generale. Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l’eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate. La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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